Ministero dell'Università e della Ricerca

Consulta studentesca

Informazioni generali

La Consulta studentesca è un organo di rappresentanza composto da studenti e studentesse eletti ed elette periodicamente. Attualmente, i membri in carica sono:

  • Sig. Francesco Pio Palma (Presidente)
  • Sig. Daniele Costante (Rappresentante in CA)
  • Dott. Luis Eduardo Pardo Silva
  • Dott.ssa Viola Luciana Pati
  • Sig.ra Marialisa Bosi (Rappresentante in CA)
  • Sig.ra Jasmine Francesca Manar
  • Dott. Andrea Papa

A livello nazionale, il Presidente della Consulta ci rappresenta all'interno della Conferenza dei Presidenti delle Consulte Studentesche di ABA e ISIA (CPCSAI). Essa si riunisce periodicamente per creare un dialogo attivo tra noi e le Istituzioni ministeriali, con l'intento di ottenere un maggiore riconoscimento dell'educazione artistica in Italia.

Per maggiori informazioni sui nostri compiti e per avere molti altri documenti utili (FAQ, vademecum, contatti etc.) potete visitare il nostro sito, oppure mettervi in contatto con noi tramite e-mail o le nostre pagine Facebook e Instagram.

Regolamento

  1. Il presente Regolamento contiene le regole di funzionamento della Consulta degli Studenti. Inoltre, disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze della Consulta degli Studenti al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento.
  2. La Consulta degli Studenti è un organo istituzionale. Ogni membro rappresenta tutti gli studenti senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali.
  3. La Consulta degli Studenti agisce nel rispetto della Legge Italiana, dello Statuto dell’Istituzione di appartenenza e nel rispetto dei seguenti valori: spirito di gruppo, lealtà nelle relazioni, onestà e trasparenza nelle comunicazioni e rispetto delle differenze.
  4. La Consulta degli Studenti è autonoma, autogestita e libera nelle sue decisioni e nell’espressione delle stesse, e può decidere di collaborare anche con enti pubblici o privati, altri dall’Istituzione di appartenenza.

  1. La Consulta degli Studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti di tutti gli altri organi, relativamente alla tutela degli interessi e ai diritti degli studenti. La Consulta degli Studenti deve essere sentita sulle modifiche della qualità dei servizi offerti agli studenti, su ogni questione che possa riguardare il diritto allo studio e sull’organizzazione didattica e logistica delle strutture. La Consulta degli Studenti vincola inoltre il voto dei membri studenteschi del Consiglio Accademico e del Consiglio d’Amministrazione.
  2. La Consulta degli Studenti fornisce assistenza agli studenti e promuove l’integrazione e l’intercomunicazione tra studenti e docenti, anche attraverso l’organizzazione di attività parallele, proponendo e promuovendo progetti studenteschi.
  3. La Consulta degli Studenti è rappresentata nella Conferenza dei Presidenti delle Consulte degli Studenti di ABA e ISIA dal Presidente o suo delegato, con diritto di voto.

  1. La Consulta degli Studenti, come determinato dall’art. 12 del d.p.R. n. 132/2003, è composta da studenti eletti in numero di:
    • tre per gli Istituti fino a cinquecento iscritti;
    • cinque per gli Istituti fino a mille iscritti;
    • sette per gli Istituti fino a millecinquecento iscritti;
    • nove per gli Istituti fino a duemila iscritti;
    • undici per gli Istituti con oltre duemila iscritti.
    Ogni singola Istituzione ha facoltà di decidere, in caso di un numero di candidati inferiore a quanto definito sopra, se:
    • indire nuovamente il bando;
    • indire comunque le elezioni della Consulta degli Studenti. In questo caso la Consulta degli Studenti viene istituita con il numero di studenti eletti ma ha l’obbligo di indire almeno una volta ad anno accademico elezioni integrative entro il mese di dicembre fino al raggiungimento del numero richiesto.
  2. Il mandato di ogni membro della Consulta degli Studenti è triennale e può decadere per cessazione del corso di studi, rinuncia spontanea alla carica o in seguito ad una diffida che deve comunque essere, indipendentemente dalla fonte, convalidata dalla Consulta degli Studenti con comunicazione al C.A.
  3. La diffida deve essere preceduta da comunicazione al membro e richiesta scritta di chiarimento. Questa procedura si avvia in automatico in caso di tre assenze ingiustificate di un membro della Consulta degli Studenti a riunioni della Consulta degli Studenti, Assemblee degli Studenti, C.A. e C.d.A. In caso di partenza di un membro della Consulta degli Studenti per Erasmus:

    • fino a un semestre, la Consulta degli Studenti ha facoltà di richiedere le dimissioni del membro.
    • oltre un semestre, la Consulta degli Studenti deve richiedere le dimissioni del membro.

La Consulta degli Studenti ha l’obbligo di riunirsi entro un massimo di due settimane dall’avvenuta elezione dei suoi membri per designare le cariche interne, che hanno durata triennale, e protocollare il verbale delle designazioni.
La Consulta degli Studenti si compone di un Presidente, un Segretario, due Rappresentanti per il C.A., un Rappresentante per il C.d.A. e gli altri componenti eletti. La carica di Presidente può essere cumulabile, in caso di necessità, con la carica di Segretario, di Rappresentante nel C.A. o di Rappresentante nel C.d.A.; queste ultime due cariche non sono comunque cumulabili tra loro. La carica di Segretario è cumulabile con tutte le altre cariche.

1. Presidente

  • Viene votato a maggioranza dai membri della Consulta degli Studenti tra gli stessi e ne presiede le riunioni. In caso di parità prevale l’anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità l’anzianità anagrafica.
  • Ha l’obbligo di convocare le riunioni della Consulta degli Studenti e fissarne l’ordine del giorno secondo le modalità previste dall’art. 8 del presente Regolamento. Durante le riunioni ha l’obbligo di aggiornare i componenti della Consulta sull’O.d.G., comunicare le azioni svolte dalla CPCSAI e far approvare il verbale della riunione precedente.
  • Garantisce l’osservanza del presente Regolamento, la regolarità delle discussioni e la legalità delle delibere e, qualora sussistano disordini in aula, ha facoltà di sospendere le riunioni.
  • Controfirma e protocolla i documenti stilati e votati a maggioranza dai membri della Consulta degli Studenti. In caso di parità durante una votazione, prevale il voto espresso dal Presidente.
  • Convoca e presiede le sedute dell’Assemblea degli Studenti secondo le modalità previste dall’art. 9 del presente Regolamento.
  • Nomina Vicepresidente uno degli altri membri della Consulta, indipendentemente dalla carica eventualmente già ricoperta da quest’ultimo, conferendogli facoltà di supplire il Presidente in tutte le sue funzioni e responsabilità, nei limiti delle norme vigenti, nei casi di assenza o impedimento del Presidente stesso. In caso di impedimento del Vicepresidente, il Presidente può delegare un altro membro.
  • Il Presidente è il rappresentante della Consulta degli Studenti anche presso la CPCSAI secondo le modalità espresse dal Regolamento della stessa.

2. Segretario

  • Viene votato a maggioranza dai membri della Consulta degli Studenti tra gli stessi, in modo permanente o ad ogni riunione o altra necessità.
  • All’interno della Consulta degli Studenti, raccoglie ed inoltra a ciascun membro il materiale necessario allo svolgimento dei lavori mediante la gestione della comunicazione via mail ed ulteriori piattaforme online.
  • Redige, firma e protocolla i verbali di riunioni e assemblee.
    Provvede all’archiviazione dei verbali firmati sull’apposito registro fornito dall’Istituzione.
    È garante della pubblicazione e della diffusione dei documenti ed atti inerenti alle funzioni e i compiti della Consulta degli Studenti, nonché dell'informazione più efficace e completa riguardo iniziative ed attività della stessa.
  • Redige, firma e protocolla i verbali di riunioni e assemblee. Provvede all’archiviazione dei verbali firmati sull’apposito registro fornito dall’Istituzione. È garante della pubblicazione e della diffusione dei documenti ed atti inerenti alle funzioni e i compiti della Consulta degli Studenti, nonché dell'informazione più efficace e completa riguardo iniziative ed attività della stessa.

3. Rappresentanti in Consiglio Accademico

  • Vengono votati a maggioranza, in numero di due, dai membri della Consulta degli Studenti, tra gli stessi membri o tra gli studenti iscritti in regola con il pagamento delle tasse, che in tal caso entrano a far parte di diritto della Consulta degli Studenti.
    In caso di parità prevale l’anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità l’anzianità anagrafica.
  • Presiedono a tutte le riunioni del C.A. con diritto di voto e responsabilità civile.
  • La Consulta degli Studenti ha facoltà di revocare la carica con delibera espressa a maggioranza per giustificati motivi.
    In caso di rinuncia da parte del designato l'incarico viene affidato con nuova votazione.
    La Consulta degli Studenti ha facoltà di convocare i membri in riunione prima e dopo il C.A.

4. Rappresentante in Consiglio d’Amministrazione

  • Viene votato a maggioranza dai membri della Consulta degli Studenti tra gli stessi.
    In caso di parità prevale l’anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità l’anzianità anagrafica.
    Il nominativo eletto viene comunicato al Presidente dell’Istituzione che provvede ad inviarlo al MIUR per la ratifica, a seguito della quale il Rappresentante partecipa a tutte le riunioni del C.d.A. con diritto di voto e responsabilità civile e penale con mandato ministeriale che coincide con quello degli altri membri del C.d.A.
  • La Consulta degli Studenti ha facoltà di revocare la carica con delibera espressa a maggioranza per giustificati motivi.
    La revoca deve comunque essere inviata al MIUR con la proposta di sostituzione.
    In caso di rinuncia da parte del designato l'incarico viene affidato con nuova votazione.
    La Consulta degli Studenti ha facoltà di convocare il membro in riunione prima e dopo il C.d.A.

5. Rappresentanti nel Consiglio di Garanzia

  • Ove previsto, il Consiglio di Garanzia è composto anche da due membri votati a maggioranza dai membri della Consulta degli Studenti secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio di Garanzia dell’Istituzione.
  • La Consulta degli Studenti riceve per ogni riunione una relazione sull’attività svolta.

6. Rappresentanza inerente l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio

  • Per la Regione Piemonte è istituita ai sensi dell’art. 23-bis della LR 16/1992 l’Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU) così composta:
    • sei rappresentanti degli studenti dell’Università degli studi di Torino;
    • tre rappresentanti degli studenti del Politecnico di Torino;
    • due rappresentanti degli studenti dell’Università degli studi del Piemonte orientale;
    • un rappresentante degli studenti degli istituti equipollenti ai sensi di legge;
    • un rappresentante degli studenti fruitori del servizio abitativo nelle residenze universitarie.
  • All’interno della stessa, vengono eletti il presidente e il rappresentante degli studenti in Consiglio d’Amministrazione EDISU.
  • Un membro della Consulta degli Studenti ha diritto a candidarsi come rappresentante delle equipollenze all’interno dell’ARDSU secondo modalità stabilite dal bando.

La Consulta degli Studenti deve garantire la partecipazione alle elezioni di tutti gli studenti, promuovendo la candidatura di almeno uno studente per ciascuna Scuola di ciascun livello di diploma. In ogni caso i membri entrano a far parte della Consulta degli Studenti in ordine dei voti ricevuti, a partire dal candidato che riceve il maggior numero di voti.

Tutti i docenti e il personale dell’Istituzione devono garantire la possibilità agli studenti di votare in qualsiasi momento di apertura del seggio. Tutte le fasi delle elezioni (designazione e convocazione dei membri dei seggi elettorali, presidio durante il voto, scrutinio) sono proposte con decreto dalla Consulta degli Studenti uscente e approvate dal Direttore dell’Istituzione; in caso di mancanza del numero legale dei membri della Consulta degli Studenti uscente, le fasi sono gestite con decreto del Direttore dell’Istituzione.

Il bando deve essere indetto entro i 2 mesi di attività didattica successivi la decadenza dal mandato della Consulta degli Studenti. Qualora il Direttore sia inadempiente, gli Studenti dell’Istituzione hanno facoltà di chiedere l’apertura del bando con una raccolta di firme.

  1. Elettorato passivo

    Possono candidarsi tutti gli studenti iscritti in regola con il pagamento delle tasse, protocollando il modulo compilato e firmato. Le candidature devono essere presentate entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando di elezioni.
  2. Campagna elettorale

    Dalla pubblicazione del bando di elezioni, i candidati possono utilizzare quindici giorni per presentare i propri programmi e per raccogliere le firme (se previsto dal bando) necessarie per la presentazione della propria candidatura.
  3. Elettorato attivo

    Gli aventi diritto al voto sono tutti gli iscritti in regola con il pagamento delle tasse, come indicato nella lista di aventi diritto pubblicata dall’Istituzione.
  4. Seggio elettorale

    Le operazioni elettorali vengono svolte per almeno un giorno, prolungabili fino a un massimo di tre giorni in caso di non raggiungimento di necessità. Le operazioni sono svolte dal seggio elettorale composto da almeno tre studenti proposti dalla Consulta degli Studenti uscente e approvati dal Direttore e dai membri scelti dall’Istituzione tra il personale amministrativo. Tra i membri del seggio, uno ha funzione di Presidente e almeno due hanno funzione di scrutatori. Non può far parte del seggio elettorale chi si presenta come candidato. Il seggio elettorale distribuisce il materiale necessario per lo svolgimento delle elezioni, garantisce la libertà e la segretezza nell’espressione di voto, organizza e gestisce le operazioni di scrutinio, redige i verbali di voto. In caso di esistenza di più sedi, è consigliato istituire un seggio per ogni sede.
  5. Modalità di voto

    Il voto è personale, diretto e segreto. A ciascun elettore viene consegnata una scheda elettorale, previa presentazione di un valido documento di identità o libretto accademico, precedentemente confermata da un componente del seggio elettorale e contenente i nominativi dei candidati ammessi disposti in ordine alfabetico. L’elettore potrà accedere ad una postazione elettorale che consenta la riservatezza nell’espressione del voto ed esprimerà la propria preferenza mediante l’apposizione di una X accanto al nominativo del candidato, per un massimo di preferenze stabilito dal bando di elezione. La scheda ripiegata viene inserita nell’apposita urna. Il voto è nullo se la scheda è segnata o è quella consegnata dal seggio senza le apposite sigle di identificazione. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell’elettore stesso su un registro apposito. Tutte le operazioni elettorali vengono verbalizzate e il verbale è sottoscritto da ogni membro del seggio.
  6. Quorum

    Il quorum può essere eventualmente previsto da bando elettorale. In questo caso, il quorum suggerito è stabilito a un quinto degli iscritti in regola con il pagamento delle tasse. In caso di non raggiungimento del quorum, vista la necessità dell’organo Consulta degli Studenti, viene indetta una seconda seduta che sarà ritenuta valida a prescindere dal numero dei votanti. La distanza tra una seduta e l’altra, se necessarie più sedute, non può essere inferiore a tre giorni e superiore a 5 giorni lavorativi.
  7. Modalità di scrutinio e ricorsi

    Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio immediatamente dopo la chiusura dell’ultimo turno elettorale. Il Presidente del seggio, appreso il risultato elettorale, procederà a renderlo noto al Direttore che provvederà alla pubblicazione immediata. Trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati degli scrutini, in mancanza di eventuali ricorsi da parte degli studenti interessati, si intende confermata la proclamazione della Consulta degli Studenti utilmente eletta.
  8. Elezioni integrative

    Entro il termine del mese di dicembre di ciascun anno vengono indette, se necessario, le elezioni per l’integrazione dei posti che si sono resi vacanti per la cessazione del corso di studi o per altra causa (es. art 3), fino alla scadenza del mandato triennale. Le modalità di elezione sono fissate dalla Consulta degli Studenti stessa e devono garantire la più ampia partecipazione secondo le modalità stabilite nell’art. 5 del presente Regolamento.
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