La Consulta studentesca è un organo di rappresentanza composto da studenti e studentesse eletti ed elette periodicamente. Attualmente, i membri in carica sono:
A livello nazionale, il Presidente della Consulta ci rappresenta all'interno della Conferenza dei Presidenti delle Consulte Studentesche di ABA e ISIA (CPCSAI). Essa si riunisce periodicamente per creare un dialogo attivo tra noi e le Istituzioni ministeriali, con l'intento di ottenere un maggiore riconoscimento dell'educazione artistica in Italia.
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La diffida deve essere preceduta da comunicazione al membro e richiesta scritta di chiarimento. Questa procedura si avvia in automatico in caso di tre assenze ingiustificate di un membro della Consulta degli Studenti a riunioni della Consulta degli Studenti, Assemblee degli Studenti, C.A. e C.d.A. In caso di partenza di un membro della Consulta degli Studenti per Erasmus:
La Consulta degli Studenti ha l’obbligo di riunirsi entro un massimo di due settimane dall’avvenuta elezione dei suoi membri per designare le cariche interne, che hanno durata triennale, e protocollare il verbale delle designazioni.
La Consulta degli Studenti si compone di un Presidente, un Segretario, due Rappresentanti per il C.A., un Rappresentante per il C.d.A. e gli altri componenti eletti. La carica di Presidente può essere cumulabile, in caso di necessità, con la carica di Segretario, di Rappresentante nel C.A. o di Rappresentante nel C.d.A.; queste ultime due cariche non sono comunque cumulabili tra loro. La carica di Segretario è cumulabile con tutte le altre cariche.
1. Presidente
2. Segretario
3. Rappresentanti in Consiglio Accademico
4. Rappresentante in Consiglio d’Amministrazione
5. Rappresentanti nel Consiglio di Garanzia
6. Rappresentanza inerente l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio
La Consulta degli Studenti deve garantire la partecipazione alle elezioni di tutti gli studenti, promuovendo la candidatura di almeno uno studente per ciascuna Scuola di ciascun livello di diploma. In ogni caso i membri entrano a far parte della Consulta degli Studenti in ordine dei voti ricevuti, a partire dal candidato che riceve il maggior numero di voti.
Tutti i docenti e il personale dell’Istituzione devono garantire la possibilità agli studenti di votare in qualsiasi momento di apertura del seggio. Tutte le fasi delle elezioni (designazione e convocazione dei membri dei seggi elettorali, presidio durante il voto, scrutinio) sono proposte con decreto dalla Consulta degli Studenti uscente e approvate dal Direttore dell’Istituzione; in caso di mancanza del numero legale dei membri della Consulta degli Studenti uscente, le fasi sono gestite con decreto del Direttore dell’Istituzione.
Il bando deve essere indetto entro i 2 mesi di attività didattica successivi la decadenza dal mandato della Consulta degli Studenti. Qualora il Direttore sia inadempiente, gli Studenti dell’Istituzione hanno facoltà di chiedere l’apertura del bando con una raccolta di firme.
Elettorato passivo
Possono candidarsi tutti gli studenti iscritti in regola con il pagamento delle tasse, protocollando il modulo compilato e firmato. Le candidature devono essere presentate entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando di elezioni.Campagna elettorale
Dalla pubblicazione del bando di elezioni, i candidati possono utilizzare quindici giorni per presentare i propri programmi e per raccogliere le firme (se previsto dal bando) necessarie per la presentazione della propria candidatura.Elettorato attivo
Gli aventi diritto al voto sono tutti gli iscritti in regola con il pagamento delle tasse, come indicato nella lista di aventi diritto pubblicata dall’Istituzione.Seggio elettorale
Le operazioni elettorali vengono svolte per almeno un giorno, prolungabili fino a un massimo di tre giorni in caso di non raggiungimento di necessità. Le operazioni sono svolte dal seggio elettorale composto da almeno tre studenti proposti dalla Consulta degli Studenti uscente e approvati dal Direttore e dai membri scelti dall’Istituzione tra il personale amministrativo. Tra i membri del seggio, uno ha funzione di Presidente e almeno due hanno funzione di scrutatori. Non può far parte del seggio elettorale chi si presenta come candidato. Il seggio elettorale distribuisce il materiale necessario per lo svolgimento delle elezioni, garantisce la libertà e la segretezza nell’espressione di voto, organizza e gestisce le operazioni di scrutinio, redige i verbali di voto. In caso di esistenza di più sedi, è consigliato istituire un seggio per ogni sede.Modalità di voto
Il voto è personale, diretto e segreto. A ciascun elettore viene consegnata una scheda elettorale, previa presentazione di un valido documento di identità o libretto accademico, precedentemente confermata da un componente del seggio elettorale e contenente i nominativi dei candidati ammessi disposti in ordine alfabetico. L’elettore potrà accedere ad una postazione elettorale che consenta la riservatezza nell’espressione del voto ed esprimerà la propria preferenza mediante l’apposizione di una X accanto al nominativo del candidato, per un massimo di preferenze stabilito dal bando di elezione. La scheda ripiegata viene inserita nell’apposita urna. Il voto è nullo se la scheda è segnata o è quella consegnata dal seggio senza le apposite sigle di identificazione. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell’elettore stesso su un registro apposito. Tutte le operazioni elettorali vengono verbalizzate e il verbale è sottoscritto da ogni membro del seggio.Quorum
Il quorum può essere eventualmente previsto da bando elettorale. In questo caso, il quorum suggerito è stabilito a un quinto degli iscritti in regola con il pagamento delle tasse. In caso di non raggiungimento del quorum, vista la necessità dell’organo Consulta degli Studenti, viene indetta una seconda seduta che sarà ritenuta valida a prescindere dal numero dei votanti. La distanza tra una seduta e l’altra, se necessarie più sedute, non può essere inferiore a tre giorni e superiore a 5 giorni lavorativi.Modalità di scrutinio e ricorsi
Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio immediatamente dopo la chiusura dell’ultimo turno elettorale. Il Presidente del seggio, appreso il risultato elettorale, procederà a renderlo noto al Direttore che provvederà alla pubblicazione immediata. Trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati degli scrutini, in mancanza di eventuali ricorsi da parte degli studenti interessati, si intende confermata la proclamazione della Consulta degli Studenti utilmente eletta.Elezioni integrative
Entro il termine del mese di dicembre di ciascun anno vengono indette, se necessario, le elezioni per l’integrazione dei posti che si sono resi vacanti per la cessazione del corso di studi o per altra causa (es. art 3), fino alla scadenza del mandato triennale. Le modalità di elezione sono fissate dalla Consulta degli Studenti stessa e devono garantire la più ampia partecipazione secondo le modalità stabilite nell’art. 5 del presente Regolamento.
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